Paghetta si paghetta no? La sentenza del 25 settembre 2017

Paghetta sì o paghetta no?  Sino a  quale età è giusto sostenere economicamente i propri figli? Ed entro quali termini e condizioni?

È stato  questo l’interrogativo a cui si è dovuta sottoporre di recente la corte di cassazione in merito alla richiesta di un padre friulano, di revocare l’assegno di mantenimento a favore della figlia 35enne disoccupata.

Ma  se si attenzionano  i  recenti dati Istat,  si è di fronte a situazioni altalenanti che denotano  prima un aumento e poi una riduzione del tasso di disoccupazione giovanile, confermata anche da quanto sostenuto in un  recente libro intitolato “L’inganno generazionale.Il falso mito del conflitto per il lavoro” edito  dall’Università Bocconi  e scritto a quattro mani  dall’economista  Alessandra Del Boca  e dall’ex attuario all’Inps Antonietta Mundo, tra le cui pagine si legge che : “ i  giovani senza lavoro sono meno di quanto crediamo: non sono il 35% ma il 10%.

Quindi se questi sono i dati, si presume che molti giovani siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento senza dover necessariamente far ricorso ai portafogli dei propri genitori.    

paghetta

Piuttosto sarebbe  opportuno chiedersi: in quali casi è determinante il sostegno economico  dei genitori nonostante i figli abbiano abbondantemente superato la maggiore età e possano essere in grado di sostenersi in maniera autonoma ?

Questo  è  stato appunto  il dilemma al quale ha risposto la Corte di Cassazione in merito alla  sentenza numero 22314 del 25 settembre  2017 , con la quale il padre “mantenitore” ha ottenuto la revoca dell’assegno di mantenimento precedentemente disposto in favore dell’ex moglie.

Dunque,  se madre e padre riescono a  dimostrare che i figli disoccupati non si impegnano abbastanza per cercare lavoro,  potranno decidere di non contribuire al loro mantenimento; si parla comunque di figli maggiorenni disoccupati che hanno terminato gli studi e non soffrono di alcuna patologia.

Tuttavia i genitori non possono sospendere i fondi quando e come vogliono,  devono sempre prima rivolgersi al giudice che a sua volta valuterà il caso e deciderà se autorizzare o meno  l’interruzione della paghetta.

Inoltre, non va dimenticato che  il diritto dei figli ad  essere sostenuti economicamente dai genitori viene riconosciuto dall’art. 315 bis comma 1 del codice civile esteso dell’articolo 37 anche oltre la maggiore età e sino al  raggiungimento dell’autosufficienza economica; ma qualora i figli  non si impegnino o comunque non facciano nulla per rendersi economicamente indipendenti,  il genitore può fare ricorso al giudice ed essere esonerato  da qualsiasi obbligo economico nei confronti dei propri figli.

Un argomento che induce alla riflessione e che mostra la diversità dei tempi, quando circa più di un mezzo secolo fa, specie al Sud ( dalle nostre parti per intenderci) soprattutto nelle famiglie meno abbienti,  erano i figli che già in giovanissima età,  contribuivano  al sostentamento economico  della famiglia  e quindi anche dei genitori,  svolgendo nella maggior parte dei casi, lavori manuali e  rinunciando molto spesso,  quasi inconsapevolmente  al “ sacrosanto”  diritto allo studio e all’istruzione; del resto  oggigiorno esiste comunque un obbligo di mantenimento  dei figli verso i genitori qualora  questi ultimi si dimostrino palesemente incapaci  di autosostenersi.

Senza dubbio  emblematica è la sentenza del 25 settembre scorso,  con la quale  il padre è riuscito a far sì che la Suprema Corte abbia revocato l’obbligo di corrispondere l’assegno,  in quanto ha riconosciuto che la condizione di indigenza della ragazza sia attribuibile  esclusivamente allo stile di vita della stessa.

Nello specifico:

La Corte di Cassazione  ha rigettato la richiesta di una madre all’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito per provvedere alla figlia 35enne disoccupata;  il padre aveva di fatto  smesso di corrispondere l’assegno in quanto la figlia aveva raggiunto pienamente la maggiore età e nulla la rendeva inadatta ad un lavoro , semplicemente la ragazza non si prodigava nel ricercare un impiego restando del tutto a carico dei propri genitori, pertanto il  ricorso della madre al fine di ottenere il ripristino dell’obbligo di mantenimento da parte dell’ex coniuge è stato respinto dal giudici di legittimità  

La sentenza numero 22314  si pone dunque in linea con i principi condivisi dalla  giurisprudenza di legittimità  in materia di mantenimento,  ritenendo necessaria un incapacità e/o impossibilità del beneficiario dell’assegno, al raggiungimento dell’autosufficienza economica,  che tenga conto delle circostanze del caso di specie.  Non basta dunque la circostanza oggettiva della disoccupazione ma devono valutarsi le cause di tale condizione;  qualora esse siano riconducibili alla responsabilità del beneficiario questo non potrà essere più tale. ( www.diritto.it)

Dora Dibenedetto

 

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