“Medici e responsabilità professionale con la nuova legge 24/17” è stato il titolo del convegno intorno al quale si è dibattuto, ieri sera, venerdì 30 giugno 2017, a Barletta nella sala Athenaeum di via Madonna degli Angeli.
All’ incontro organizzato dal dottor Benedetto Delvecchio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani (Omceo Bat) sono intervenuti: il dottor Giuseppe Paolillo consigliere nazionale dell’Amci, Associazione Medici Cattolici Italiani, il deputato andriese (afferente ai partiti del centrodestra) Benedetto Fucci, medico ginecologo nonchè segretario della XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati e relatore della legge e il dottor Vincenzo De Filippis, direttore Unità operativa complessa “Rischio clinico e qualità – Medicina legale” della Asl di Bari.
Sicurezza delle cure, gestione del rischio clinico, risarcimento da errore sanitario, medicina difensiva, costi delle assicurazioni mediche, linee guida ,società scientifiche accreditate. Cosa cambia dopo la legge 24/17 che recita: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”
Questi i temi al centro del dibattito, in merito ai quali il dottor Delvecchio si è così espresso : “ Questa legge risponde ad una richiesta dei cittadini, ed è anche per questo che per noi medici rappresenta una mera conquista dopo anni di “lotta” sia per i diritti dei cittadini quanto per la responsabilità dei medici .La 24/17 rappresenta inoltre un grande passo in avanti, sia per ciò che concerne la responsabilità extracontrattuale dei medici verso i propri pazienti e sia per ciò che riguarda gli obblighi assicurativi ai quali sono tenuti i sanitari.”
Più specifico e dettagliato è stato invece l’intervento dell’onorevole andriese Benedetto Fucci, primo firmatario della legge in questione, il quale ha voluto in primis sottolineare: “ Ringrazio il dottor Delvecchio, gli organizzatori e tutti i medici della Bat che hanno mostrato sensibilità verso questi argomenti che credo coinvolgano totalmente l’intera classe sanitaria.
A che punto è la legge?
La legge è stata ormai pubblicata, l’iter di approvazione è stato concluso a febbraio scorso e la legge è stata pubblicata in gazzetta ad aprile 2017. La 24/2017 è arrivata dopo anni o meglio decenni, dopo un percorso abbastanza tribolato, in quanto le questioni in campo e i soggetti coinvolti da salvaguardare non erano ben definiti: medici, sanitari ma in primis i pazienti, le strutture sanitarie e le imprese assicurative che piuttosto cercavano di tirare “la coperta” verso i propri interessi . Inoltre mi preme sottolineare – ha proseguito Fucci – che questa è una delle leggi più importanti portata a termine in questa legislatura, perché si tratta di una legge non sollecitata dal governo ma voluta dal parlamentari e tra l’altro io sono il primo firmatario, poiché ho presentato il mio disegno di legge sin dalla scorsa legislatura (la sedicesima). Credo che questa norma abbia ben definito i confini della responsabilità del sanitario e allo stesso tempo la tutela del paziente, che non dimentichiamocelo è sempre messo al primo posto. La nostra non è una legge a favore dei sanitari che qualcuno ha “offensivamente” definito “lobbistica”, ma mira piuttosto a riportare tra medico e paziente un buon clima di fiducia. Ormai tale fiducia era minata dalla cosiddetta medicina difensiva: un atteggiamento appunto difensivo del sanitario verso la continua spada di Damocle che pesava sullo stesso per le eventuali ripercussioni giudiziarie, in caso di errore medico o presunto tale, nei confronti del paziente. Si tratta di una legge che grazie ad una sentenza del 1999 (quando la corte di cassazione modificò la natura della responsabilità contrattuale del sanitario) ha ridefinito le responsabilità dei sanitari nell’ambito delle strutture entro le quali essi operano , responsabilizzando le stesse nel processo di gestione dei servizi sanitari, allineando al contempo l’Italia alle altre nazioni del consesso occidentale come : Francia, Inghilterra ecc…. . La norma fa altresì un passo decisivo verso la definizione del cosiddetto risk management (gestione del rischio) che rappresenta uno dei suoi aspetti fondamentali: nel senso che la somministrazione delle cure deve sempre essere posta in essere in condizioni di estrema sicurezza.
E’ una legge perfetta?
No. Come tutte le leggi è modificabile; adesso attendiamo i decreti attuativi che dovrebbero essere emanati entro la fine di luglio , ma poi ci sarà sempre e comunque la possibilità di intervenire . L’importante (è questo è da riconoscere al legislatore) è aver posto un punto fermo su questa situazione, altrimenti si rischiava il default del nostro servizio sanitario nazionale, che nonostante tutti i suoi aspetti negativi continua a rimanere uno dei migliori al mondo.
I pro della legge?
- Aver stabilito che la responsabilità del sanitario è tipo extracontrattuale
- Aver coinvolto direttamente la struttura sanitaria
- Aver definito che il medico o il sanitario sono perseguibili solo in caso di sospetto di colpa e solo a processo definito e quindi dimostrando la colpa grave o il dolo delle proprie azioni.
- Aver definito il capitolo del risk management prestando massima attenzione all’aspetto della sicurezza nella somministrazione delle cure.
- Aver definito anche l’anonimato totale degli audit , ovverosia quei mezzi molto importanti e molto usati nei paesi occidentali come ad esempio l’Inghilterra, che consentono di creare quei presupposti onde poter approfondire eventuali errori o anomalie riscontrante nel corso di un intervento chirurgico. Pertanto i medici e i sanitari si potranno confrontare tra di loro in maniera autonoma e anonima, portando senza dubbio enormi vantaggi al paziente
- Poter intervenire sulle imprese di assicurazioni
- Aver istituito un fondo di garanzia per quelle situazioni di area terapeutica o di insolvenza da parte delle assicurazioni, laddove quest’ultime non fossero nelle condizioni di adempiere al loro compito.
- Aver ridefinito i confini delle responsabilità reciproche e comunque il tutto sempre a salvaguardia del paziente.
I contro?
La doppia natura della responsabilità : extracontrattuale per i sanitari e sempre contrattuale per le strutture ospedaliere . Ciò significa che l’onere della prova nel caso della responsabilità extracontrattuale è a carico del denunciante, mentre nel caso della responsabilità di tipo contrattuale l’onere della prova è a carico del denunciato; la prescrizione nel primo caso (responsabilità extracontrattuale) è di cinque anni nel secondo caso (responsabilità contrattuale) è di 10 anni . Ciò – ha commentato l’onorevole- a mio avviso , e l’ho ribadito più volte in Commissione, potrebbe creare un po’ di confusione. In ogni caso a dimostrazione che la legge mira innanzitutto a tutelare il paziente , la responsabilità della struttura restando di natura contrattuale, pone il paziente in condizione di potersi sentire maggiormente garantito. Del resto, un altro aspetto abbastanza negativo è quello di non aver definito bene il grado di corresponsabilità della struttura con il sanitario : è stato mostrato (nell’85 per cento dei casi) che molte volte le vicende di sospetta malasanità non sono legate alla condotta del sanitario ma piuttosto alle anomalie organizzative della struttura. Questo non è stato ribadito molto bene nella legge ma speriamo che nel prosieguo si possa divenire ad un ulteriore chiarimento”
Di diverso avviso si è mostrato il dottor Vincenzo De Filippis (direttore Unità operativa complessa “Rischio clinico e qualità – Medicina legale” della Asl di Bari) il quale in poche battute ha definito pessima (sotto certi aspetti) la 24/2017 per ciò che concerne la tutela dei medici. “ Ha ridato potere ai magistrati i quali discrezionalmente decideranno se sottoporre o meno a processo i medici e a differenza di quanto accadeva con la legge Balduzzi del novembre 2012, sempre in materia di responsabilità medica, è stata ridotta la possibilità di dialogare apertamente con il paziente” – ha infine sottolineato il medico legale –
Dora Dibenedetto per barlettalive.it/responsabilita-dei-medici-cosa-cambia-con-la-nuova-legge-2417