Legge 24/17 per la responsabilita’ dei medici. On. Fucci: “E’ a tutela dei pazienti”

“Medici e responsabilità professionale con la nuova legge 24/17”  è  stato il titolo del convegno intorno al quale si è dibattuto,  ieri sera,  venerdì  30 giugno 2017, a Barletta  nella sala Athenaeum di via Madonna degli Angeli.

All’ incontro organizzato dal dottor Benedetto Delvecchio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani (Omceo Bat) sono intervenuti:    il dottor Giuseppe Paolillo consigliere nazionale dell’Amci, Associazione Medici Cattolici Italiani, il  deputato andriese (afferente ai partiti del centrodestra) Benedetto Fucci, medico ginecologo  nonchè segretario della XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati e relatore della legge e il  dottor Vincenzo De Filippis, direttore Unità operativa complessa “Rischio clinico e qualità – Medicina legale” della Asl di Bari.LEGGE 24 17 MEDICI e resposabilità professionale 2

Sicurezza delle cure, gestione del rischio clinico, risarcimento da errore sanitario, medicina difensiva, costi delle assicurazioni mediche, linee guida ,società scientifiche accreditate. Cosa cambia dopo la legge  24/17 che recita: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

Questi  i temi  al centro del dibattito, in merito ai quali  il dottor Delvecchio si è così espresso : “ Questa  legge risponde ad una richiesta dei cittadini, ed è anche per questo che per noi medici rappresenta una mera conquista  dopo anni di “lotta”  sia per i diritti dei cittadini quanto per la responsabilità dei medici .La 24/17 rappresenta  inoltre un grande passo in avanti, sia per ciò che concerne la responsabilità extracontrattuale dei medici verso i propri pazienti  e sia per ciò che riguarda  gli obblighi assicurativi ai  quali sono tenuti  i sanitari.”LEGGE 24 17 MEDICI e resposabilità professionale 1

Più specifico e dettagliato è stato invece l’intervento dell’onorevole andriese Benedetto Fucci, primo firmatario della legge in questione,  il quale ha voluto in primis sottolineare: “ Ringrazio il dottor Delvecchio, gli organizzatori e tutti i medici della Bat che hanno mostrato sensibilità verso questi argomenti che credo coinvolgano totalmente l’intera classe sanitaria.

A che punto è la legge?  

La legge è stata ormai pubblicata, l’iter di approvazione è stato concluso a febbraio scorso e la legge è stata pubblicata in gazzetta ad aprile 2017.  La 24/2017 è arrivata dopo anni o meglio decenni,  dopo  un percorso abbastanza tribolato, in quanto  le questioni in campo e i soggetti coinvolti da salvaguardare non erano ben definiti: medici,  sanitari ma in primis i pazienti,   le strutture sanitarie  e  le imprese  assicurative che piuttosto  cercavano di tirare “la coperta” verso i propri interessi .  Inoltre mi preme  sottolineare – ha proseguito Fucci –   che questa è una delle leggi più importanti portata a termine in questa legislatura, perché si tratta di una legge non sollecitata  dal governo ma voluta dal parlamentari e  tra l’altro io sono il primo firmatario, poiché ho presentato il mio disegno di legge sin dalla scorsa legislatura  (la sedicesima). Credo che questa norma abbia ben definito i confini  della responsabilità del sanitario e allo stesso tempo la   tutela del paziente,  che non dimentichiamocelo  è sempre messo al primo posto.  La nostra  non è una legge a favore  dei sanitari che  qualcuno ha “offensivamente” definito “lobbistica”, ma mira piuttosto  a riportare tra medico e paziente un buon clima di fiducia.  Ormai tale fiducia era minata dalla cosiddetta  medicina difensiva: un atteggiamento appunto difensivo del sanitario verso la continua spada di Damocle che pesava sullo stesso per le eventuali ripercussioni giudiziarie,  in caso di errore medico o presunto tale,  nei confronti del paziente. Si tratta di una legge che grazie ad una sentenza del   1999 (quando la corte di cassazione modificò la natura della responsabilità contrattuale del  sanitario) ha ridefinito   le responsabilità dei sanitari  nell’ambito delle strutture  entro le  quali essi operano , responsabilizzando le stesse   nel   processo  di gestione dei servizi sanitari,  allineando  al contempo l’Italia  alle altre nazioni del consesso occidentale come : Francia,  Inghilterra ecc…. . La norma fa altresì un passo decisivo verso la definizione del cosiddetto   risk management (gestione del rischio) che rappresenta uno dei suoi aspetti fondamentali: nel senso che  la somministrazione delle cure deve  sempre essere posta in essere in condizioni di estrema sicurezza.

E’ una legge perfetta?

No. Come tutte le leggi è modificabile; adesso attendiamo i decreti attuativi che dovrebbero essere emanati entro la fine di luglio , ma poi ci sarà sempre e comunque  la possibilità di intervenire . L’importante (è questo è da riconoscere al legislatore) è aver posto un punto fermo su questa situazione,  altrimenti  si rischiava il default del nostro servizio  sanitario nazionale, che nonostante tutti i suoi aspetti negativi continua a rimanere uno dei migliori al mondo.

I pro della legge?

  • Aver stabilito che la responsabilità del sanitario è tipo extracontrattuale
  • Aver coinvolto   direttamente  la struttura sanitaria
  • Aver definito che il medico o il sanitario sono  perseguibili   solo in caso di sospetto di colpa e solo  a processo definito e quindi  dimostrando la colpa grave o  il dolo delle proprie  azioni.
  • Aver definito il capitolo del risk management prestando massima attenzione all’aspetto della sicurezza  nella somministrazione delle  cure.  
  • Aver definito anche l’anonimato totale degli audit , ovverosia  quei mezzi molto importanti e molto usati nei paesi occidentali come ad esempio l’Inghilterra, che consentono di  creare quei presupposti onde poter approfondire  eventuali errori o anomalie riscontrante nel corso di un intervento chirurgico. Pertanto  i medici e i sanitari si potranno confrontare tra di loro in maniera autonoma e anonima, portando senza dubbio  enormi vantaggi al paziente
  • Poter intervenire sulle imprese di assicurazioni
  • Aver istituito un fondo di garanzia per quelle situazioni di area terapeutica o di insolvenza da parte delle assicurazioni,  laddove quest’ultime non fossero nelle condizioni di adempiere al loro compito.  
  • Aver ridefinito i confini delle responsabilità reciproche e comunque il tutto sempre a salvaguardia del paziente.   

I contro?

La doppia natura della responsabilità : extracontrattuale per i sanitari  e sempre contrattuale per le strutture ospedaliere . Ciò significa che l’onere della prova nel caso della responsabilità extracontrattuale è a carico del denunciante, mentre nel caso della responsabilità di tipo contrattuale l’onere della prova è a carico del denunciato;   la prescrizione nel primo caso (responsabilità extracontrattuale) è di cinque anni nel secondo caso (responsabilità contrattuale)  è di 10 anni . Ciò – ha commentato l’onorevole-  a mio avviso , e l’ho ribadito più volte in Commissione, potrebbe creare un po’ di confusione.  In ogni caso a dimostrazione che la legge mira innanzitutto a tutelare il paziente , la responsabilità della struttura restando  di natura contrattuale,  pone il paziente in  condizione di potersi sentire maggiormente garantito.  Del resto, un altro aspetto abbastanza negativo è quello di non aver definito bene il grado di corresponsabilità della struttura con il sanitario : è stato  mostrato  (nell’85 per cento dei casi) che molte volte le vicende di sospetta malasanità non sono legate  alla condotta del sanitario ma piuttosto alle anomalie organizzative della struttura. Questo non è  stato  ribadito molto bene nella legge ma speriamo che nel prosieguo si possa divenire ad un ulteriore chiarimento”

Di diverso avviso si è mostrato il dottor Vincenzo De Filippis (direttore Unità operativa complessa “Rischio clinico e qualità – Medicina legale” della Asl di Bari) il quale in poche battute ha definito pessima (sotto certi aspetti)  la 24/2017 per ciò che concerne la tutela dei medici. “ Ha ridato  potere ai magistrati i quali  discrezionalmente decideranno se sottoporre o meno  a processo  i medici e a differenza di quanto accadeva con la legge Balduzzi del novembre 2012,  sempre in materia  di responsabilità medica, è stata ridotta la possibilità di dialogare apertamente con il paziente” – ha infine sottolineato il medico legale –

Dora Dibenedetto per  barlettalive.it/responsabilita-dei-medici-cosa-cambia-con-la-nuova-legge-2417

Print Friendly

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.